201702.02
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IL DISTACCO DELLA FORNITURA D’ACQUA NELL’UNITA’ ABITATIVA DEL CONDOMINO MOROSO

(a cura dell’ Avv. Lorenzo Gustinelli)

Nel corso dell’anno 2016 allo Studio Legale Pacciarini è stato affidato l’incarico di rappresentare in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, un Condominio sito in provincia di Perugia, il quale agiva ex art.700 cpc nei confronti dei condomini che si erano resi morosi nel pagamento degli oneri condominiali per un periodo superiore ad un semestre, domandando la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nei singoli appartamenti, mediante l’ingresso all’interno dei predetti locali e mediante il distacco dell’impianto di adduzione di acqua potabile del singolo condomino dall’impianto idrico condominiale.

Nel predetto giudizio, il Condominio faceva presente che, in virtù dell’art.63 delle disposizioni attuative del Codice Civile, così come modificato dall’Art.18 Legge 220/2012, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

In forza di tale normativa l’Amministratore, al fine di sospendere l’erogazione dell’acqua potabile, aveva tentato l’accesso agli appartamenti dei condomini morosi, che gli non avevano consentito l’ingresso.

Il Condominio rappresentava, altresì, di avere una forte esposizione debitoria nei confronti di Umbra Acque, di molteplici enti erogatori di servizi, nonché di Istituti di Credito e dell’Erario, nonché produceva documentazione che dimostrava come si fosse attivato in tutte le sedi giudiziarie possibili per ottenere l’adempimento delle obbligazioni a cui erano tenuti i condomini morosi, ma senza alcun successo.

Il Condominio faceva presente come a fronte di ipoteche iscritte per un valore pari o superiore agli immobili di cui erano proprietari i morosi ed a fronte di procedure azionate da creditori privilegiati quali Istituti di Credito o Equitalia, la possibilità per il medesimo di recupero, anche solo di parte degli oneri condominiali non corrisposti, appariva assai improbabile.

Innanzi a tale quadro probatorio, il Tribunale di Perugia, con apposita ordinanza, accoglieva parzialmente il ricorso ex art.700 cpc, fissando alcuni elementi di fatto e principi di diritto, condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, indispensabili per ottenere la sospensione dell’erogazione di servizi essenziali, quali la fornitura d’acqua potabile, nei confronti di condomini morosi per più di un semestre.

Venivano individuati i seguenti elementi necessari: * le notifiche nei confronti di tutti i convenuti devono risultare rituali; * sotto il profilo del fumus boni juris, dagli estratti conto relativi alla posizione di ciascuno dei convenuti, congruenti anche con le risultanze dei bilanci depositati, deve risultare come ciascuno di loro sia moroso da oltre sei mesi; * l’amministratore deve documentare di aver proceduto nei confronti dei convenuti munendosi di titoli esecutivi senza tuttavia riuscire a recuperare le somme dovute al condominio; * deve risultare che l’amministratore abbia inviato ai convenuti gli avvisi relativi al distacco delle forniture suscettibili di godimento separato in caso di ulteriore protrarsi della morosità; * deve sussistere il periculum in mora, dimostrabile, ad esempio, tramite deposito in atti dei decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti del condominio da parte di Umbra Acque s.p.a, fornitore del servizio idrico, sicché è presumibile che tale società – perdurando la situazione di insolvenza del condominio, causata a sua volta dalla morosità dei condomini – possa adottare iniziative di autotutela sospendendo i propri servizi, necessariamente anche a danno dei condomini solventi; *e’ infine indispensabile che vi sia la prova di una condotta del condomino moroso volta ad impedire l’ingresso degli incaricati del distacco nella propria abitazione.

Tale pronuncia si pone nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito quale, ad esempio, Tribunale di Milano con ordinanza del 7/2/2014 e Tribunale di Brescia con ordinanze del 13 e 17/02/2014 e del 21/5/2014. In tutti questi casi, innanzi alla presenza dei requisiti sopra elencati, i Giudici di merito hanno consentito la sospensione del riscaldamento o della fornitura d’acqua potabile nell’unità abitativa del condomino moroso, puntualizzando come la protratta morosità del medesimo esponesse il Condominio, in quanto a sua volta moroso nei confronti dei terzi fornitori, al rischio del distacco delle utenze con gravi e pesanti conseguenze per i condomini virtuosi, così come impediva all’amministratore di dar seguito all’incarico ricevuto essendo al medesimo impedito, per assenza di fondi, di gestire e tutelare diligentemente e correttamente lo stabile.

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