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IL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI

(a cura dell’ Avv. Anna M. Pacciarini)

Il 25 gennaio 2017 la Corte Suprema di Cassazione,a Sezioni Unite, ha stabilito il diritto del figlio a ricercare la madre che al momento del parto aveva dichiarato di voler rimanere anonima.

La sentenza colma un vuoto normativo lasciato dalla declaratoria di incostituzionalità del co. 7 dell’art. 28 L. 184/1983, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013.

Già in precedenza, peraltro, la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, CEDU, con sentenza del 25.09.2012, aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo proprio perché non prevedeva la possibilità per il figlio di accedere alla conoscenza delle proprie origini nel caso in cui la madre avesse chiesto la segretezza sulla sua identità.

Con la pronuncia del 25 gennaio 2017, la Corte Sprema afferma il diritto a conoscere le proprie origini biologiche attraverso l’interpello riservato della madre da parte del giudice.

La sentenza, oltre a colmare un vuoto normativo, – dato che giace al Senato, da due anni, un testo legislativo – mette un punto fermo alle diverse interpretazioni che i vari tribunali avevano dato al problema.

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